PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
153 SEGAFREDO BOLOGNA ammenda di Euro 2.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e ad un tesserato avversario ben individuato (Mazzola V.) [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG,art. 28,3 RG]
153 UMANA VENEZIA MESTRE ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico verso un tesserato avversario [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]
154 US VICTORIA LIBERTAS ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico verso gli arbitri [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]
155 DOLOMITI ENERGIA TRENTO ammenda di Euro 500.00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]
156 BANCO DI SARDEGNA SASSARI ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4a RG rec.,art. 24,4 RG]
156 BANCO DI SARDEGNA SASSARI BANCO DI SARDEGNA SASSARI - GUERINO VANOLI BASKET Il Giudice Sportivo Nazionale letto il referto di gara; preso atto che è stato inserito, come Primo Allenatore,
della Società Banco di Sardegna Sassari il sig. Pozzecco Gianmarco e che il medesimo ha partecipato alla gara; compiute le verifiche necessarie in caso di nuovo tesseramento;
considerato che, dalla lettura del casellario, a carico del Pozzecco Gianmarco risulta una sanzione di squalifica per una gara di campionato (C.U. n. 1190 del 05.06.2018 – Giudice Sportivo Nazionale n. 307) e che tale squalifica non risulta scontata o commutata in ammenda sostitutiva;
rilevato che, ai sensi del 2° comma dell’art. 63 del Regolamento di Giustizia, “i provvedimenti di squalifica dei tesserati adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali” e che pertanto il Pozzecco Gianmarco è stato regolarmente iscritto a referto nelle gare (quarto di finale e semifinale) della Final Eight 2019;
verificato che il tesseramento per la Società Banco di Sardegna Sassari è del 13 febbraio 2019 e che la prima gara di campionato a cui poteva partecipare il Pozzecco Gianmarco risulta quella in questione; accertata pertanto la posizione irregolare del Pozzecco Gianmarco per la gara in oggetto; visti gli artt. 49 del Regolamento Esecutivo Gare e 14, 49 e 63 del Regolamento di Giustizia;
P.Q.M.
Dispone l'omologazione della gara con il risultato di 20-0 a favore della società Pallacanestro Vanoli Cremona.
[art. 49 RE Gare,art. 14,4 RG,art. 49 RG,art. 63 RG]
158 OPENJOBMETIS VARESE ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico verso gli arbitri e collettive e sporadiche verso un tesserato avversario [art. 27,4b RG rec.,art. 24,4 RG]
160 ORIORA PISTOIA ammenda di Euro 1.500,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di
fischietti)[art. 27,3 RG rec.]

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