Il TAR di Bologna respinge la richiesta di sospensiva cautelare per il Daspo a Valerio Antonini
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, in data 18 settembre, ha respinto il ricorso di Valerio Antonini contro il Daspo emesso il 13 luglio dopo i fatti di gara 4 di finale. Come si legge nell'ordinanza 296/2024 firmata da Paolo Carpentieri, Paolo Amovilli e Alessio Falfieri,
Ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso;
Considerato in particolare che:
- la condotta posta in essere dal ricorrente (Presidente della squadra ospite “Trapani Shark”) in occasione dell’incontro di basket della finale play-off del campionato di serie A2 del 9 giugno 2024, comprovata da vari elementi probatori (tra cui relazioni di servizio fidefacienti, dichiarazioni di soggetti terzi qualificati e immagini video) appare obiettivamente gravemente provocatoria nei confronti della tifoseria della squadra locale ed idonea a creare pericolo per l’ordine pubblico;
- per giurisprudenza consolidata la misura di prevenzione del daspo di cui all'art. 6 L. n. 401/1999 richiede la presenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti comprovanti l’ascrivibilità di condotte potenzialmente idonee a determinare una situazione di pericolo per l'ordine pubblico (ex multis Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8379);
- che il provvedimento impugnato è stato emesso previo contraddittorio con il ricorrente ed esame delle relative memorie procedimentali, si da non ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa;
Ritenuto inoltre come la misura impugnata consenta comunque al ricorrente l’accesso agli impianti ove si svolgono le manifestazioni sportive di basket della propria squadra “Trapani Shark” seppur con la prescrizione - non specificatamente contestata - dell’ingresso 10 minuti prima l’inizio della gara e uscita 10 minuti dopo la fine della gara stessa;
Considerata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna Bologna (Sezione Prima) respinge la suinidicata domanda cautelare.
Spese compensate.