DECRETO RILANCIO: LE DISPOSIZIONI AFFERENTI LO SPORT
DECRETO RILANCIO: SINTESI DISPOSIZIONI AFFERENTI LO SPORT
(dalla BOZZA del D.L. Rilancio del 13.05.2020 ore 17.00)
In data 13 maggio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato, con formula “salvo intese”, un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché politiche sociali, connesse all’emergenza epi¬demiologica da Covid-19.
In attesa della pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale, si sintetizzano i principali contenuti della bozza del cosiddetto “Decreto Rilancio”, che saranno oggetto nei prossimi giorni di ulteriori approfon¬dimenti.
ART. 105 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI
Sportivi Dilettanti
Si prevede per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Si tratta dei soggetti che hanno rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, e che percepiscono compensi erogati nell’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale», ex art. 67, comma 1, lettera m), Tuir.
Detto emolumento di euro 600,00 non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.
Ai soggetti, che abbiano già beneficiato della medesima indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, vengono erogate le somme di euro 600, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
Sportivi Professionisti
Si prevede la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.
ART. 131 - PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI
Per le FSN, per gli EPS, per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, è prorogata dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di una eventuale rateizzazione.
ART. 210 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI SPORTIVI
Sospensione canoni impianti pubblici
La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.
I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Per l’impiantistica sportiva di maggiore dimensione, relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche del basket, il quadro di sintesi è il seguente:
Palazzetti Serie A e Serie A2, tutti di proprietà comunale:
Stima canone concessione/affitto medio 15.000 € mese per ognuno dei 17 club A
Stima canone concessione/affitto medio 5.000 € mese per ognuno dei 28 club A2
La relazione al DL indica erroneamente la serie A2 come professionistica.
Revisione rapporto concessorio
I soggetti concessionari possono sottoporre all’ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti effettuati.
Riduzione 50% canone locazione
La norma introduce un rimedio azionabile dal locatore per ricondurre il rapporto all’equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati (palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo).
La disposizione determina, in via presuntiva, la percentuale di riduzione del canone in misura non inferiore al 50% dell’importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le prestazioni.
In base all’art. 1256, comma 2 c.c., se l’impossibilità di godimento dell’immobile locato è solo temporanea, come nel caso dell’inutilizzabilità dei locali in rispetto dell’obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà nella sua fisiologica conformazione contrattuale non appena saranno rimosse le misure statali di contenimento e restrizione.
Resta fermo, inoltre, che le parti, nell’esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la selezione di interessi effettuata dal legislatore in via tipica.
La norma si applica da marzo 2020 a luglio 2020, data in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Rimborso o Voucher per gli abbonamenti
La norma dispone che, a seguito della sospensione delle attività sportive per l’emergenza Covid, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile.
I soggetti acquirenti possono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in parola, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.
ART.211 - COSTITUZIONE DEL “FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE”
Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, la norma prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive viene destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del “Fondo salva sport”. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport, di concerto con il MEF, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno individuati i criteri di gestione del fondo in parola.
Per gli anni 2020, 2021 e 2022, il livello di finanziamento del Fondo è stabilito nella misura annua dello 0,3% sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata periodicamente dall’ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al d.lgs. 504/98, e comunque in misura non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
ART. 31 - CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE
DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO, AFFITTO D’AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO
La norma in questione, pur non essendo esplicitamente rivolta a favorire il mondo sportivo, può tuttavia, a nostro avviso, trovare applicazione anche nel caso delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
La norma prevede, infatti, per i soggetti esercenti attività d’impresa (quindi anche le SSD), arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Ai sensi del comma 4, il credito d'imposta del 60% spetta anche agli enti non commerciali (quindi anche alle ASD), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione per i versamenti con delega F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP.