LEGABASKET, RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI SUI DIRITTI RADIOFONICI
Di seguito le risposte della Lega Basket in merito alle richieste di chiarimento pervenute dai broadcasters che hanno manifestato interesse ai diritti radiofonici delle prossime stagioni.
La Lega Società di Pallacanestro Serie A (LBA), ha ricevuto il 30 ottobre 2017 una richiesta di chiarimenti e, pur non essendo a ciò tenuta, anche al fine di evitare qualsiasi dubbio sulla interpretazione dell’Invito ad Offrire pubblicato il 24 ottobre 2017, fornisce qui di seguito le sue precisazioni. I. Alla Definizione “Piattaforma”, si richiede se sia corretta l’interpretazione secondo cui la Piattaforma ricomprenda anche lo sfruttamento radiofonico via internet, fermo restando l’obbligo di geoblocking; E’ possibile lo sfruttamento radiofonico via internet a condizione che, fermo il geoblocking e fermo restando il divieto di abbinamento alle immagini, la fruizione della Diretta sia effettuata esclusivamente in modalità “streaming” (flusso di dati) senza possibilità alcuna di “downloading” (memorizzazione delle immagini su supporti degli Utenti) e con preclusione per gli Utenti di ogni possibilità di condividere i commenti in modalità file sharing o altro sistema di condivisione.
II. Al punto 3.1, si richiede di confermare che l’inserimento della sigla rappresenti un obbligo nel solo caso in cui il Licenziatario trasmetta la partita integralmente e/o rubriche dedicate unicamente al basket, anche in linea con i chiarimenti pubblicati in data 22.09.2016 per il bando dei diritti radiofonici 2016/2017; L’inserimento della sigla in apertura e chiusura di ciascun tempo di gioco e di tutte le trasmissioni relative al Campionato rappresenta un obbligo nel solo caso in cui il Licenziatario trasmetta la diretta, anche per estratti all’interno di un contenitore, e/o rubriche dedicate unicamente al basket.
III. Al punto 4.5. comma 3, stante il disposto di cui all’art. 6.7 delle Linee Guida 2017/2020, si richiede di precisare se - fermo restando la possibilità di avviare una nuova procedura competitiva - la LEGA potrà decidere di ricorrere allo strumento della trattativa privata nel caso di esito negativo della procedura; Non confermiamo. L’Invito ad Offrire prevede che, qualora il Pacchetto non riceva un’offerta pari o superiore al prezzo minimo richiesto e la LBA non accetti comunque l’Offerta che non abbia superato il prezzo minimo richiesto, potrà avviare una nuova procedura competitiva, con facoltà di procedere alla modifica del Pacchetto. Non è prevista alcuna fase di trattativa privata.
IV. Al punto 5.1., con riferimento alla stagione sportiva 2017/2018 - posto che il termine di presentazione delle Offerte è fissato al 3 novembre p.v. - si richiede di rimodulare le date di scadenza di pagamento compatibilmente con la successiva data di assegnazione del Pacchetto; In caso di assegnazione del Pacchetto, il pagamento dell’anticipo del 5% del corrispettivo per la Stagione Sportiva 2017/2018 dovrà avvenire a fronte dell’assegnazione del Pacchetto nei tempi tecnici possibili da concordare con la LBA.
V. Al punto 6.4 lett. a), si richiede di chiarire la previsione in merito alla facoltà per la Lega di attribuire a terzi i diritti audiovisivi tenuto anche conto della tutela del diritto di esclusiva dei Licenziatari dei Pacchetti audiovisivi di cui al Bando pubblicato in data 1.07.2017; I diritti oggetto del presente Pacchetto, così come quelli assegnati in virtù dell’Invito ad Offrire dell’1 luglio 2017, sono assegnati in esclusiva ai Licenziatari nel rispetto e nei limiti dei diritti concessi dagli altri Pacchetti esclusivi e non esclusivi (come, a titolo esemplificativo, i Betting Rights sul Territorio Nazionale, i diritti di trasmissione su maxi-schermi, i diritti d’Archivio). Non sono previsti ulteriori pacchetti radiofonici in ambito nazionale.
VI. Al punto 6.4. lett. e) - in linea con i chiarimenti pubblicati in data 22.09.2016 per il bando diritti radiofonici 2016/2017 - si richiede di confermare che la proprietà delle radiocronache appartiene al Licenziatario in quanto soggetto che le produce fermo restando che la Lega, a richiesta, potrà comunque avere accesso a questi contenuti, previo riconoscimento dei relativi costi tecnici; Non confermiamo. L’art. 6.4 prevede che, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Decreto, non spetta al Licenziatario alcun diritto sulle radiocronache degli Eventi, che sono e rimarranno di titolarità e proprietà della LBA e delle Società ad essa associate. Il Licenziatario rinuncia a qualsiasi pretesa sulle registrazioni e sulla relativa fissazione delle stesse. Il Licenziatario dovrà consegnare alla LBA, dietro richiesta di questa, tutte le registrazioni in suo possesso, financo quelle non trasmesse.
VII. Al punto 6.5 lett. c) si richiede di precisare che, in ragione del combinato disposto con il punto 6.4. lett. c), il divieto di associare le radiocronache a prodotti audiovisivi non si applica qualora il Licenziatario del Pacchetto Radiofonico coincida con il Licenziatario di un Pacchetto Audiovisivo; L’art. 6.5 lett. c) prevede che il Licenziatario è tenuto a “trasmettere le radiocronache con il rigoroso divieto di associarle in alcun modo a prodotti audiovisivi (ad esempio, utilizzarle, in tutto o in parte, all’interno dei programmi televisivi o sui siti web), e in ogni caso di inserirle in prodotti diversi dai Prodotti Audio. Non è pertanto consentita la ritrasmissione dei Prodotti Audio con accompagnamento di immagini su alcuna Piattaforma Audiovisiva, anche se il Licenziatario dell’uno e dell’altro pacchetto coincide.
VIII. Al punto 4.2. si richiede di confermare se sia corretta l’interpretazione secondo cui la previsione nell’Offerta di obblighi derivanti da norme di legge - quali ad es. art. 80 d.lgs 50/2016, l. 190/2012, d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., l. n. 136/2010 e l. n. 217/2010 - non rappresenti una condizione che determina l’invalidità dell’Offerta stessa. L’adempimento di tali obblighi non determina invalidità dell’Offerta purché questa rimanga conforme alle previsioni dell’Invito.
IX. All’All.1, si richiede se è corretto interpretare che l’embargo di 30 minuti relativo all’interviste possa essere ridotto, caso per caso, in base alla disponibilità dei giocatori e/o tecnici. Non confermiamo. Tale embargo verrà inoltre inserito nel Regolamento Media 2017/2018 al fine di regolare le interazioni tra gli Operatori rispetto alle interviste degli Eventi. E’ tuttavia evidente che, caso per caso, sarà il Delegato della LBA o del Club a prendere le opportune decisioni. X. All’All. 2, con riferimento alla documentazione di cui alla lett. d) da allegare all’ offerta, si richiede di confermare che per i broadcaster di indiscussa notorietà non è necessario documentare la pregressa esperienza nella distribuzione dei diritti radiofonici, anche in linea con i chiarimenti pubblicati in data 6 luglio 2017 per il Bando diritti audiovisivi (n. 2 punto VI). All’Offerente viene richiesto di documentare la pregressa esperienza nella distribuzione o nella vendita dei Diritti Audiovisivi con modalità e forme che egli ritenga opportune. In base alla natura e all’entità dell’Offerente (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quali Discovery, Eleven Sports, Fox, Cairo Editore, Mediaset, MP&Silva, Perform, RAI, SKY, Telecom, ESPN, CNN, CNBC, BBC, ZDF, Canal+, RSI, NBC), ciò potrà avvenire, se del caso (ma non è necessario, data la notorietà di tali soggetti), tramite autocertificazione.