UFFICIALE: IL GIUDICE SPORTIVO ANNULLA TUTTE LE GARE DELLA VIRTUS ROMA
Il Giudice Sportivo Nazionale
Ricevuta dalla Presidenza Federale la comunicazione inviata dalla Società PALLACANESTRO VIRTUS SRL (cod. FIP 000220), in data 9 dicembre 2020, alla Federazione Italiana Pallacanestro ed alla Lega Basket Serie A, all’attenzione dei rispettivi Presidenti, inerente il ritiro dal Campionato Nazionale Maschile di Serie A 2020/2021;
constatata la presa d’atto del ritiro da parte del Settore Agonistico della Federazione con apposita comunicazione in data odierna;
evidenziato il fatto che la comunicazione del ritiro è pervenuta in una fase avanzata del Campionato Nazionale Maschile di Serie A 2020/2021, peraltro a poche ore dal compimento del quattordicesimo giorno successivo al mancato versamento della quarta rata dei contributi federali previsti dal Comunicato Ufficiale Contributi delle Società Professionistiche a.s. 2020/2021, fatto che ne avrebbe comportato l’automatica esclusione dal Campionato Nazionale Maschile di Serie A 2020/2021, ai sensi dell’art. 52 comma 4 R.G.;
considerato, quanto disposto dall’art. 17 comma 3 R.E. Gare in ordine al ritiro avvenuto nella prima fase del Campionato predetto;
letti gli articoli 18, 49, 53 e 56 R.G.
Per Questi Motivi
dichiara la Società PALLACANESTRO VIRTUS SRL (cod. FIP 000220) rinunciataria alla partecipazione al Campionato Nazionale Maschile di Serie A per la stagione sportiva 2020/ 2021;
annulla tutte le partite sin qui disputate come previsto dal citato articolo 17 comma 3 R.E. Gare;
infligge un’ammenda pecuniaria di € 600.000,00 (Euro Seicentomila/00) pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56 comma 3 R.G.;
dispone la perdita di qualsiasi diritto sportivo maturato conservando la sola possibilità di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione;
infligge altresì al Presidente pro tempore sig. Toti Alessandro il provvedimento di inibizione per mesi 6 fino al 10 giugno 2021 così come previsto dall’art. 44 R.G.;
dispone altresì la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti, ai sensi dell’art. 21 R.E. Tess e dell’art. 56 comma 3 R.G.