RESPINTO IL RICORSO DI REGGIO. RAMAGLI SQUALIFICATO PER ESPRESSIONE BLASFEMA
Provvedimenti disciplinari
Serie A. Gare del 9 e 10 febbraio 2019
Serie A – Quarta Giornata di Ritorno, gare del 9 e 10 febbraio 2019
UMANA VENEZIA MESTRE. Ammenda di Euro 500.00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri e verso un tesserato avversario ben individuato.
SIDIGAS AVELLINO. Ammenda di Euro 500.00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.
ALMA TRIESTE. Ammenda di Euro 1.100,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti contundenti (moneta e accendino) senza colpire in due.
GRISSIN BON REGGIO EMILIA. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.
ACQUA S. BERNARDO CANTU'. Ammenda di Euro 1.000,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.
GRISSIN BON REGGIO EMILIA. Il Giudice Sportivo Nazionale letto il referto di gara;
- constatato che tramite il predetto documento la Società Pallacanestro Reggiana Srl ha preannunciato una istanza avverso il risultato di gara rispettando le formalità di cui all’art. 94, comma 2 R.G.;
- ricevuta nei termini l’istanza della Società Pallacanestro Reggiana Srl con la quale, evidenziando una presunta posizione irregolare del Sig. Nicola Brienza, iscritto a referto come Capo Allenatore da parte della Società Pallacanestro Cantù, richiede a questo Giudice di sanzionare la Società Pallacanestro Cantù SpA con la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 49, lett. a) del Regolamento di Giustizia e, conseguentemente, omologare la gara in oggetto con il risultato di 20-0 in favore della Società Pallacanestro Reggiana Srl;
- lette le motivazioni addotte dalla Società Pallacanestro Reggiana Srl relativamente alla irregolarità della posizione del citato Brienza, motivazioni incentrate sulla considerazione che la Società Pallacanestro Cantù “è attualmente attinta dall’inibizione dai tesseramenti ex art. 4.3. lett. a) e lett. c) della Normativa Parametri Economici e Finanziari e ex art. 72, comma 3, Reg. Organico”, e che “pertanto il tesseramento del Sig. Brienza - da parte della Federazione Italiana Pallacanestro – quale nuovo Capo Allenatore di Pallacanestro sarebbe invalido (in quanto assunto in violazione dell’art. 18 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico ed in spregio alla competenza che la citata normativa federale riconosce in capo alla Lega) e, comunque, inefficace ai fini sportivi (in quanto posto in essere da una Società inibita ex art. 72, comma 3, Regolamento Organico”;
- tenuto conto che la documentazione allegata all’istanza risulta completa ai fini della pronuncia, si rileva non indispensabile di dover sentire in merito il Sig. Egidio Bianchi (Presidente della Lega Società di Pallacanestro Serie A), come richiesto nell’istanza;
- considerato che, in data 7 febbraio u.s, la Corte Federale di Appello, decidendo sull’istanza di interpretazione autentica dell'art. 72, comma 3 R.O. (sull'esecutività e ratifica dei lodi), in sede di giudizio vincolante ritiene che “il disposto della norma, di stretta interpretazione, non osti
a che una società possa mutare lo status del proprio e già tesserato Primo Assistente Allenatore professionista in quello diverso di Capo Allenatore”;
- condividendo l’interpretazione autentica della Corte Federale, e di conseguenza prendendo atto che l’inibizione dai tesseramenti ex art. 4.3. lett. a) e lett. c) della Normativa Parametri Economici e Finanziari e ex art. 72, comma 3, Reg. Organico a carico della Società Pallacanestro Cantù SpA non le preclude la modifica di status da un tesseramento pre-esistente di Primo Assistente Allenatore professionista a quello di Capo Allenatore, quale quello del Sig. Brienza;
- rilevata pertanto la regolarità del tesseramento del Sig.Brienza, come Capo Allenatore della Società Pallacanestro Cantù SpA;
- considerato, inoltre, che non sussiste alcuna violazione dell’Art. 18 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, non essendo in presenza di nuovi contratti ma soltanto di fronte ad una modifica di status e peraltro rilevando che tale normativa attribuisce comunque la competenza del tesseramento in capo al Comitato Nazionale Allenatori e non alla Lega Società Pallacanestro Serie A, la cui competenza è relativa alla sola fase di istruttoria;
- visto l’art. 95, comma 3 lett. a)
P.Q.M.
rigetta l’istanza presentata dalla Soc. Pallacanestro Reggiana e dispone l’omologazione della gara n. 148 Pallacanestro Reggiana Srl – Pallacanestro Cantù SpA con il risultato conseguito sul campo. Dispone addebitarsi il relativo contributo.
ALESSANDRO RAMAGLI (Allenatore ORIORA PISTOIA). Squalifica tesserato per 1 gara perché pronunciava espressioni blasfeme più volte durante la partita. Sostituita con ammenda
pecuniaria di euro 3.000,00.