Serie A, Terza giornata di Andata

BERTRAM TORTONA. Ammenda di Euro 1.200,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4bd RG rec., art. 24,2b RG]

DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 1.200,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4bd RG rec., art. 24,2b RG]

LUIGI LONGHI (Presidente DOLOMITI ENERGIA TRENTO). Inibizione per giorni 7, fino al 20 ottobre 2024, per comportamento protestatario a fine gara, nei confronti degli arbitri, nel tunnel di accesso agli
spogliatoi. L’inibizione è sostituita da ammenda pecuniaria di Euro 5.000,00. [art. 35,1c RG rec. ,art. 24,2b RG, art. 15,4 RG]

SPORT INVEST TRAPANI. Ammenda di Euro 4.000,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri e per comportamento minaccioso da parte di alcune persone nei confronti degli
stessi, colpendo il tunnel di accesso agli spogliatoi al loro passaggio alla fine del secondo periodo [art. 27,5bc RG rec., art. 24,4 RG, art. 27,15a RG, art. 24,2b RG]

JASMIN REPESA (allenatore SPORT INVEST TRAPANI). Squalifica per una gara per non aver abbandonato il campo di gioco a seguito dell’espulsione ricevuta [art. 36 RG rec.,art. 24,4 RG]

UMANA REYER VENEZIA. Ammenda di Euro 2.400,00 per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e del capo allenatore della Società avversaria [art. 27,4bd RG rec., art. 28,3 RG, art. 24,2b RG]


Serie A2, Quarta giornata di Andata

FLATS SERVICE BOLOGNA. Ammenda di Euro 375,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri [art. 27,4bc RG rec., art. 24,2b RG]

XAVIER ALEXANDER JOHNSON (atleta OLD WILD WEST UDINE). Squalifica per una gara per comportamento violento reciproco, non in fase di gioco, nei confronti di un tesserato avversario.
Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della attenuante generica della tenuità del fatto [art. 33,2/2b RG rec., art. 24,2b RG]

VITTORIO NOBILE (atleta BANCA SELLA HOLDING CENTO). Squalifica per una gara percomportamento violento reciproco, non in fase di gioco, nei confronti di un tesserato avversario. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della attenuante generica della tenuità del fatto [art. 33,2/2b RG].

AVELLINO BASKET. Ammenda di Euro 750,00 per comportamenti atti a turbare il regolamentare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti) [art. 27,3a RG]

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