LA CASISTICA DELLE MULTE PER INTEMPERANZE DEL PUBBLICO
Ieri Virtus e Fortitudo sono state multate rispettivamente di 2200 euro - per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri - e 2000 euro per per lancio di un oggetto non contundente (penna) isolato e sporadico senza colpire che provocava la sospensione della gara.
Per la Virtus è la seconda multa dall’inizio della stagione, la prima fu di 450 euro per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri. Quindi il totale è di 2650 euro.
La Fortitudo è stata multata cinque volte in otto partite, per un totale di 5987 euro. Si va dal comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (i fischietti, che la società ha chiesto di non usare più, venendo accontentata), alle offese e minacce agli arbitri, al lancio sporadico di oggetti vari (penna, accendino, monete), al lancio di sputi isolato e sporadico, colpendo.
E’ noto che da sempre la FIP multa le società sia in caso di mancanze o guasti nelle attrezzature obbligatorie (tabellone, cronometro dei 24”, eccetera), sia per le intemperanze dei propri tifosi. Come vengono calcolate queste multe? Il tutto è disciplinato dal Regolamento di Giustizia federale.
Innanzitutto esiste una tabella dei Massimali delle sanzioni pecuniarie. Per la serie A il massimale è 3000 euro, per la A2 2000 euro.
Tra le varie casistiche, le infrazioni commesse dal pubblico sono regolamentate dal lunghissimo articolo 27 del Regolamento di Giustizia, che riportiamo integralmente in calce. A seconda del tipo di infrazione e della gravità, viene applicata una percentuale del massimale, dal 10 al 100%. In alcuni casi, se l’infrazione si ripete la multa aumenta.
In caso di squalifica del campo, per la prima volta c’è la commutazione in ammenda (12000 euro per la serie A, 8000 per la A2), così come in caso di squalifica di un tesserato.
Il tutto può sembrare strano e forse anacronistico, ma a oggi i regolamenti sono questi.
In sostanza le intemperanze del pubblico - tra le altre cose - si trasformano in soldi che le società devono devolvere nelle casse FIP. Il tutto si basa sul referto che gli arbitri compilano a fine partita.
Nulla di nuovo, già in passato Claudio Sabatini - tra il serio e il faceto - si era lamentato più di una volta con i propri tifosi per qualche multa.
Art. 27 Infrazioni commesse dal pubblico
Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle società
con l’ammenda commisurata al massimale di cui alla TABELLA A
allegata o con le diverse sanzioni sotto indicate, le infrazioni
commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di
gioco che in trasferta, come da elenco che segue:
1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di
incitamento alla violenza, SANZIONE:
1a volta AMMENDA pari al 25% del massimale;
2a volta AMMENDA pari al 50% del massimale;
3a volta AMMENDA pari al 100% del massimale.
2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettiva fonte di pericolo
che rappresentano, SANZIONE: AMMENDA pari al 10% del
massimale.
3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara:
AMMENDA pari al 30% del massimale alla prima infrazione;
AMMENDA pari al 50% del massimale alla seconda infrazione;
AMMENDA pari al 100% del massimale alla terza e successiva
infrazione.
4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:
(a) sporadiche, AMMENDA pari al 10% del massimale;
(b) frequenti, AMMENDA pari al 20% del massimale.
5) Minacce dirette ad arbitri o tesserati:
(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA pari al 10% del massimale;
(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA pari al 20% del massimale;
(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA pari al 40% del massimale.
6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e
tesserati, senza colpire:
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 10% del massimale;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale.
7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e
tesserati, colpendo:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 20% del massimale;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 20% del massimale;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 40% del massimale.
8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati,
senza colpire:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 20% del massimale;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 40% del massimale;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 40% del massimale;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 80% del massimale.
9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati,
colpendo:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 40% del massimale;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 80% del massimale;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 80% del massimale;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.
10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e
tesserati, senza colpire:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 10% del massimale;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 30% del massimale;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 30% del massimale;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale.
11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e
tesserati, colpendo, senza danno:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA pari al 30% del massimale;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA pari al 60% del massimale;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA pari al 60% del massimale;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA pari al 100% del massimale.
12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:
(A) Se di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento
alla prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa:
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
(B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente:
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni,
ecc., al di fuori del campo di gioco:
(a) isolato, AMMENDA pari al 30% del massimale;
(b) ripetuto, AMMENDA pari al 60% del massimale.
14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:
(a) isolato, AMMENDA pari al 60% del massimale;
(b) ripetuto, AMMENDA pari al 100% del massimale.
(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di
lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla
prosecuzione della gara od alla partecipazione alla stessa:
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente:
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad
installazioni, attrezzature, cose e persone:
a) se di lieve entità AMMENDA pari al 100% del massimale;
b) se di notevole entità SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER
ALMENO UNA GARA.
I danni provocati dovranno essere risarciti dalla società responsabile.