Dal 6 agosto entrerà in vigore il nuovo decreto che Mario Draghi sta firmando in queste ore.
Secondo la bozza in circolazione, ci saranno i seguenti cambiamenti di rilievo.
- Cambierà il metodo per assegnare il colore delle regioni, senza più l'uso esclusivo dell'incidenza ma con maggior peso per il carico ospedaliero
- Uso massiccio del cd. Green Pass, per l'ingresso a parecchi tipi di servizi, dai ristoranti ai palasport, passando per gli eventi sportivi in genere.
- Per zona arancione e rossa non sembra essere cambiato nulla, quindi (in attesa di ufficialità) ci saranno le stesse restrizioni e chiusure di prima
- Per quanto riguarda il pubblico agli eventi sportivi, la capienza massima ammessa è del 30/50% all'aperto e 25/30% al chiuso, mentre in zona gialla non si può andare oltre il 25%, con 2500 spettatori all'aperto e 1000 al chiuso. Presumibilmente in zona arancione e rossa ci saranno le porte chiuse.

Alcuni estratti

Sono denominate:
a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane
consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica
una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale
o inferiore al 15 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è
uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della
salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che
non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;
b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una
delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale
o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è
uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza
mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre
attività;
c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150
casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore
al 40 per cento;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è
superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile
sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.”.


1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e
attività:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al
chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture
ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività
al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività
di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i
servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.

“1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,
sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche
all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato
il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano
abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona bianca, la
capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata
all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore
rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può
essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non
può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in
luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico
quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le
attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1, si applicano anche per la partecipazione del
pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse
nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato
italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra
richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 30/50 per cento di quella
massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita
non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero
massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli
impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana,
sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il
rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono
senza la presenza di pubblico.”;

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